14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5401 del 9 gennaio 2001
Testo massima n. 1
Il decreto con il quale, ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.p., venga disposto il differimento dell’esercizio del diritto dell’indagato di conferire con il proprio difensore non deve essere notificato a quest’ultimo, non essendo un tale adempimento previsto dalla legge e deponendo in tal senso anche l’art. 36 att. c.p.p., il quale, proprio in considerazione della non autonoma impugnabilità del provvedimento in questione, prevede soltanto, ai fini della sua conoscenza, la semplice esibizione di esso, da parte del personale di custodia, al momento in cui venga fatta richiesta di colloquio.
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