14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2518 del 25 febbraio 1999
Testo massima n. 1
In materia di diffamazione, perché l’esimente del diritto di cronaca possa trovare riconoscimento — anche sotto il profilo della putatività — occorre che il divario tra fatti narrati e fatti accaduti sia riconducibile ad una percezione difettosa o erronea malgrado l’adempimento di ogni obbligo o onere nel controllo, nell’esame e nella verifica dei fatti medesimi.
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Testo massima n. 1
L’esercizio dell’azione civile nel processo penale è disciplinato dalla legge processuale e, per la rappresentanza, della parte civile, non è operato dalla normativa processuale penale alcun rinvio a quella civile ai fini della disciplina applicabile in relazione a tale materia. Ne consegue che, essendo la rappresentanza processuale della parte civile disciplinata dall’art. 100 primo comma c.p.p., che prevede il «ministero di un difensore», questi ben può essere un avvocato esercente fuori del distretto, non iscritto, quindi, nell’albo degli avvocati e procuratori del distretto della Corte di appello nell’ambito del quale si trova l’ufficio giudiziario presso il quale rappresenta la parte civile.
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