14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32289 del 31 luglio 2003
Testo massima n. 1
Attesa la ontologica differenza tra latitanza ed irreperibilità, dal momento che la prima è frutto di una opzione strategica difensiva mentre la seconda non è determinata necessariamente da una condotta volontaria, deve escludersi che al difensore d’ufficio del latitante possa applicarsi la disciplina dettata in materia di retribuzione del difensore d’ufficio dell’irreperibile dall’art. 32 bis att. c.p.p. [ ora sostanzialmente trasfuso nell’art. 117 del T.U. sulle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]