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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1282 del 13 dicembre 1996

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 1282 del 13 dicembre 1996

Testo massima n. 1

La disposizione generale di cui all’art. 24 att. c.p.p., secondo la quale la nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultino in eccedenza rispetto al numero previsto dagli artt. 96, 100 e 101 del codice, non è applicabile nel giudizio di legittimità, valendo per esso la norma speciale contenuta nell’art. 613, secondo comma, secondo periodo, c.p.p., la quale prevede che nel procedimento davanti alla Corte di cassazione «il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente», e che solo «in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell’ultimo giudizio». [ In motivazione la Corte ha precisato che la predetta disposizione speciale evidenzia la decisa prevalenza della designazione del difensore per il giudizio di legittimità rispetto alle precedenti fasi processuali, trovando la sua ratio nelle peculiarità del giudizio di cassazione, di natura esclusivamente tecnica, che consente di attribuire alla nomina ad esso finalizzata l’intenzione del ricorrente di conferire il mandato difensivo in via esclusiva al professionista il quale, in relazione alle acquisizioni processuali, al contenuto della sentenza impugnata e alle questioni da proporre o proposte con il ricorso, ritiene possa meglio esplicare la sua difesa ai livelli tecnico-giuridici propri del grado ].

Testo massima n. 2

La mancanza di sottoscrizione della dichiarazione di impugnazione determina l’inesistenza dell’atto, sicché ove il nominativo della persona che non lo ha sottoscritto sia stato inserito nel ruolo di udienza fra quello dei ricorrenti, di tale iscrizione deve essere ordinata l’eliminazione. [ Fattispecie relativa a dichiarazione di ricorso e contestuali motivi proposta congiuntamente da più persone una delle quali, tuttavia, pur indicata nell’intestazione dell’atto, non lo aveva sottoscritto ma era stata ugualmente inserita nell’elenco dei ricorrenti contenuto nel ruolo di udienza ].

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