14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1771 del 20 febbraio 1988
Testo massima n. 1
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, l’art. 273 secondo comma, c.c., nuovo testo, il quale, per il promuovimento o la prosecuzione dell’azione da parte del genitore esercente la potestà richiede il consenso del figlio che abbia compiuto i sedici anni, comporta, in difetto di tale consenso, una situazione d’improponibilità ed improseguibilità dell’azione stessa [ a seconda che i sedici anni siano stati raggiunti prima della notificazione della citazione introduttiva, ovvero in corso di causa ], la quale toglie pienezza alla legittimazione processuale del genitore [ senza neutralizzarla, come nel caso di raggiungimento della maggiore età ] e si traduce in un ostacolo all’esame del merito della domanda. Detta situazione, pertanto, è rilevabile anche d’ufficio, e, in mancanza, è denunciabile in sede d’impugnazione non soltanto dal figlio, ma da ogni parte interessata, ivi inclusa quella che abbia negligentemente omesso di prospettare la necessità del consenso.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]