Cass. pen. n. 5681 del 5 febbraio 2008
Testo massima n. 1
In tema di capacità dell'imputato a partecipare coscientemente al processo, qualora, dopo l'ordinanza di sospensione disposta a norma dell'art. 71 c.p.p., il giudice ritenga che l'imputato abbia riacquistato tale capacità ed abbia motivato sul punto, non costituisce alcuna nullità l'omessa adozione di un formale provvedimento di revoca della precedente ordinanza di sospensione, essendo detta determinazione implicita nella valutazione al riguardo esplicitata dal giudice.