14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8302 del 24 luglio 1995
Testo massima n. 1
L’art. 72 c.p.p. dispone che le verifiche periodiche sullo stato di mente dell’imputato, già ritenuto processualmente incapace, siano eseguite mediante «ulteriori accertamenti peritali». Coordinando tale locuzione con il tenore dei precedenti artt. 70 e 71, il primo dei quali, sotto la rubrica «accertamenti sulla capacità dell’imputato», prevede che il giudice all’occorrenza disponga «perizia», mentre il secondo testualmente si riferisce agli «accertamenti previsti dall’art. 70» [ mediante perizia ], nessun dubbio può sussistere sul fatto che gli «accertamenti peritali» prescritti dall’art. 72 [ evidentemente «ulteriori» rispetto a quelli espletati ex art. 70 ] debbano essere disposti nelle forme e con le garanzie tipiche della perizia in senso tecnico, quale disciplinata dagli artt. 220 ss. c.p.p., nessun altro significato potendosi dare all’espressione «accertamenti peritali» usata nel codice di rito penale e dovendosi, in particolare, escludere che i predetti accertamenti possano consistere nella mera, unilaterale richiesta di informazioni ad organi od uffici della P.A. L’omissione delle forme e garanzie tipiche della perizia in senso tecnico determina una nullità che – in quanto concernente l’osservanza di disposizione relativa all’intervento [ ovvero alla partecipazione ] dell’imputato al giudizio, con le connesse facoltà di auto-difesa – va ricondotta alla tipologia delle nullità d’ordine generale a regime intermedio, ex artt. 178, lett. c ], e 180 c.p.p.
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