14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1073 del 6 febbraio 1997
Testo massima n. 1
L’inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti sancita dall’art. 63 c.p.p. presuppone che l’assunzione delle medesime sia avvenuta con forme diverse da quelle prescritte con riguardo alla posizione processuale [ in senso sostanziale ] che il dichiarante rivestiva nel momento in cui è stato sentito. [ Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso — con riguardo a fattispecie in cui la corte d’appello ebbe a qualificare come corruzione un fatto originariamente contestato quale concussione — l’inutilizzabilità delle dichiarazione rese da soggetto interrogato, sulle indagini preliminari e nel giudizio di primo grado, in qualità di teste ed in posizione di concusso. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che la diversa situazione di tale soggetto, e cioè di corruttore, non poteva inficiare gli atti compiuti jure nel precedente grado: ciò in base alla regola della conservazione degli atti processuali e di quella ad essa conseguente del
tempus regit actum ].
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