14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2245 del 25 settembre 1999
Testo massima n. 1
Il divieto di testimonianza posto dall’art. 62 c.p.p. ha per oggetto le dichiarazioni rese dall’indagato o dall’imputato nel corso del procedimento; detto divieto non sussiste, invece, in ordine a dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese fuori dal procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente valutate dal giudice di merito.
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Testo massima n. 2
La previsione della possibilità di partecipazione del pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione della misura stessa all’udienza del tribunale del riesame non è stata inserita anche con riferimento alla misura cautelare reale. Infatti gli artt. 324 e 325 c.p.p. non sono stati modificati dal D.L. 23 ottobre 1996 n. 553, convertito in legge 23 dicembre 1996 n. 652, diversamente dall’art. 309 nel quale è stata introdotta tale previsione. Ne deriva che il pubblico ministero legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale menzionato è soltanto quello presso questo ufficio.
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