Cass. civ. n. 2576 del 2 marzo 1993

Testo massima n. 1


L'azione per la dichiarazione della paternità o maternità naturale ha carattere personalissimo e la legittimazione al suo esercizio compete esclusivamente al figlio e, dopo la sua morte, ai suoi discendenti. Se il soggetto legittimato è legalmente incapace, essa può essere promossa, nel suo interesse, unicamente dal genitore che esercita la potestà o dal tutore, in forza delle tassative ipotesi di sostituzione processuale previste dall'art. 273 c.c. Ne consegue che l'eventuale nomina di curatore speciale (art. 274, ultimo comma, c.c.) comporta la necessità della presenza di questi in giudizio — per tutelare l'incapace da possibili conflitti d'interesse con chi ha proposto l'azione — ma non determina una legittimazione attiva concorrente con quella del genitore o del tutore, né escludente la stessa.

Normativa correlata