Cass. civ. n. 2788 del 10 marzo 1995

Testo massima n. 1


ll regime di imprescrittibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternità, stabilito dall'art. 270 c.c., non costituisce emanazione di un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale, ai sensi degli artt. 17 e 31 att. c.c., essendo stato introdotto nell'ordinamento in forza di una scelta di politica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tra l'accertamento giudiziale della maternità e l'accertamento della paternità. Ne consegue che la legge straniera (nella specie, quella francese), la quale sottoponga l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità all'osservanza di un termine (nella specie, biennale) dal raggiungimento della maggiore età, non è contraria all'ordine pubblico internazionale.

Normativa correlata