14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2788 del 10 marzo 1995
Testo massima n. 1
ll regime di imprescrittibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale della paternità, stabilito dall’art. 270 c.c., non costituisce emanazione di un principio fondamentale di ordine pubblico internazionale, ai sensi degli artt. 17 e 31 att. c.c., essendo stato introdotto nell’ordinamento in forza di una scelta di politica legislativa volta ad eliminare ogni differenza tra l’accertamento giudiziale della maternità e l’accertamento della paternità. Ne consegue che la legge straniera [ nella specie, quella francese ], la quale sottoponga l’azione di dichiarazione giudiziale della paternità all’osservanza di un termine [ nella specie, biennale ] dal raggiungimento della maggiore età, non è contraria all’ordine pubblico internazionale.
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