14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 18022 del 19 aprile 2004
Testo massima n. 1
È nulla l’ordinanza con la quale il giudice investito del processo dichiara inammissibile [ nella specie, per assoluta carenza di documentazione ] la richiesta di rimessione proposta ai sensi dell’art. 45 c.p.p., in quanto la relativa valutazione è riservata esclusivamente alla Corte di cassazione. [ Nella specie la Corte, nell’annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, ha disposto la trasmissione dell’istanza al Primo Presidente della Corte medesima per l’assegnazione alla sezione competente a trattarla ].
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