14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 155 del 10 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l’atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una “traditio”, da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.
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Testo massima n. 2
È legittima la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego non sia stata riferita dall’ufficiale giudiziario, o dall’agente postale, mediante l’utilizzo di formule sacramentali o la pedissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo inequivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere trovato il domicilio chiuso, di non avere avuto risposta, di non avere trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante deposito dell’atto e immissione dell’avviso nella cassetta postale. [ Fattispecie in cui l’ufficiale postale aveva omesso di specificare formalmente nella relata la mancanza o la inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico ].
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