Cass. pen. n. 155 del 10 gennaio 2012
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del delitto di truffa, l'atto di disposizione patrimoniale, quale elemento costitutivo implicito della fattispecie incriminatrice, consiste in un atto volontario, causativo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa. Ne consegue che lo stesso non deve necessariamente qualificarsi in termini di atto negoziale, ovvero di atto giuridico in senso stretto, ma può essere integrato anche da un permesso o assenso, dalla mera tolleranza o da una "traditio", da un atto materiale o da un fatto omissivo, dovendosi ritenere sufficiente la sua idoneità a produrre un danno.
Testo massima n. 2
È legittima la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, quando la rilevata mancanza delle persone abilitate a ricevere il piego non sia stata riferita dall'ufficiale giudiziario, o dall'agente postale, mediante l'utilizzo di formule sacramentali o la pedissequa ripetizione della dizione normativa, trattandosi di una situazione di fatto che può essere certificata o risultare in modo inequivocabile da numerose altre attestazioni, relative al fatto di avere trovato il domicilio chiuso, di non avere avuto risposta, di non avere trovato alcuno, ovvero di essere stati costretti a procedere mediante deposito dell'atto e immissione dell'avviso nella cassetta postale. (Fattispecie in cui l'ufficiale postale aveva omesso di specificare formalmente nella relata la mancanza o la inidoneità delle persone abilitate a ricevere il plico).
Testo massima n. 3
Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, c.p.p., non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione. (Fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità).
Testo massima n. 4
In tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall'art. 172, comma terzo, c.p.p., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza.
Testo massima n. 5
L'abuso del processo consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorchè un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso nel caso di specie qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di eccezioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali).