14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 888 del 17 aprile 1990
Testo massima n. 1
Nel caso in cui il presidente del tribunale, avendo constatato che a seguito di astensione è venuta meno la possibilità di comporre il collegio, rimetta il procedimento penale, ai sensi dell’art. 70, quarto comma, c.p.p. 1930 [ ora art. 43, secondo comma, c.p.p. 1988 ] ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto, quest’ultimo tribunale ben può sollevare conflitto di competenza ai sensi dell’art. 51, secondo comma, c.p.p. 1930 [ ora art. 28 c.p.p. 1988 ], in quanto il provvedimento del presidente del tribunale a quo comporta l’investitura di competenza del giudice ad quem, che può e deve valutare la sussistenza dei presupposti della sua competenza.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]