12 Mag Art. 30 — Proposizione del conflitto
1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l’indicazione delle parti e dei difensori [ 31 c.p.p.].
2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria . Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto , con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
3. L’ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso [ 31 c.p.p.].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 25918/2001
È ammissibile il conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto anche in tale ipotesi, per effetto di due decisioni contrastanti, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi «analoghi» previsti dall’art. 28, comma 2, c.p.p., la cui risoluzione è rimessa alla Corte di cassazione.
Cass. pen. n. 2630/1996
In tema di conflitti di competenza, in tanto sussiste per il giudice l’obbligo dell’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, c.p.p., in quanto il contenuto dell’atto di parte, da questa qualificato come denuncia o «sollecitazione» di conflitto, corrisponda esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato [indipendentemente dalla fondatezza o meno], sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona; tale condizione non può dirsi verificata e l’adempimento anzidetto non deve quindi avere luogo quando la parte non denunci di fatto alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza: in tal caso il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l’atto alla stregua di una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., e provvedere di conseguenza.
Cass. pen. n. 1037/1995
In tema di conflitti negativi di competenza, deve ritenersi che spetta al giudice che rifiuta la competenza attribuitagli da altro giudice investire la Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto, giacché è dal suo comportamento che trae origine la situazione di stasi processuale caratteristica del conflitto stesso.
Cass. pen. n. 2890/1994
È inammissibile la denuncia di conflitto di competenza non presentata per iscritto. [Nella specie, di essa si dava atto solo nell’ordinanza del giudice di merito che aveva rimesso gli atti alla Cassazione, peraltro senza precise indicazioni sui diversi giudici che avrebbero preso cognizione dello stesso fatto addebitato al denunciante].
Cass. pen. n. 4817/1993
In presenza di un atto di parte, da questa qualificato come denuncia di conflitto, il giudice è tenuto a disporne l’immediata trasmissione alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 30, comma secondo, c.p.p., solo in quanto il contenuto dell’atto anzidetto corrisponda esattamente alle previsioni di cui all’art. 28 c.p.p., nel senso che, in base a quanto in esso rappresentato [indipendentemente dalla fondatezza o meno], sia astrattamente configurabile una situazione in cui, secondo la parte, vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. Tale condizione non si verifica, e l’adempimento anzidetto non deve, quindi, aver luogo, quando la parte non denunci, di fatto, alcun conflitto, ma si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione di conflitto, contestando la competenza attribuitagli da altro giudice. In tal caso il giudice, ove non ritenga di aderire a tale sollecitazione [nel qual caso risulterà applicabile il comma primo e non il comma secondo dell’art. 30 c.p.p.], dovrà considerare l’atto di parte alla stregua di una comune eccezione di incompetenza ovvero di una generica richiesta, formulata ai sensi dell’art. 121 c.p.p., provvedendo, quindi, di conseguenza.
Cass. pen. n. 4493/1993
Per aversi un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo reato, con conseguente paralisi del procedimento. Ne consegue che presupposto necessario di un procedimento incidentale di conflitto è una situazione di contrasto relativamente alla quale solo il giudice può sollevare conflitto e non già il P.M. o le parti, le quali sono abilitate a denunciare una situazione conflittuale reale ed effettiva e non potenziale.
Cass. pen. n. 3855/1993
Non è abnorme – ed è, pertanto, insuscettibile di ricorso per cassazione – il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura rifiuta di declinare la propria competenza per materia in favore del Gip presso il tribunale. [Nella specie il Gip presso il tribunale, nel dichiararsi incompetente, aveva trasmesso gli atti al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale che aveva denunziato conflitto. La S.C. lo aveva dichiarato inammissibile sul rilievo che non è configurabile conflitto tra P.M. e giudice; ma il P.M., pur riconoscendo l’inesistenza di conflitto tra giudici, aveva chiesto al Gip presso la pretura di sollevare conflitto, declinando la competenza in favore del Gip presso il tribunale. Senonché il Gip presso la pretura aveva rigettato la richiesta, restituendo gli atti al P.M. che era di nuovo ricorso per cassazione denunziando l’abnormità del provvedimento di rigetto. Nel dichiarare nuovamente inammissibile il ricorso, la S.C. ha enunciato il principio di cui in massima].
Cass. pen. n. 3588/1992
La denuncia di conflitto ad iniziativa della parte presuppone l’attualità di contrasto tra giudici [due o più] reale ed effettivo. In caso diverso la denuncia della parte vale a stimolare l’attenzione del giudice sul tema della competenza e ad assumere le sue determinazioni al riguardo. Solo dopo l’apprezzamento in ordine alla propria competenza, da cui discende o meno il contrasto, gli atti vanno rimessi nel primo caso alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto.
Cass. pen. n. 3402/1991
È inoppugnabile il provvedimento del giudice che eleva conflitto di competenza.
Cass. pen. n. 3023/1991
Il conflitto di competenza, anche come caso analogo, è configurabile solo con riferimento a contrasto tra giudici, secondo quanto si desume dall’art. 28 c.p.p. La denuncia di conflitto da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 30, secondo comma, c.p.p., deve avere ad oggetto un effettivo contrasto tra giudici, così che il P.M. non può inserirsi nella procedura deducendo la eventualità di un contrasto tra giudici. [Nella specie è stata dichiarata inammissibile la denuncia di conflitto da parte del P.M. — stante l’assenza di una presa di posizione del G.I.P. — in un caso in cui il tribunale aveva dichiarata la nullità dell’ordinanza di rinvio a giudizio sul rilievo che l’individuazione delle prove era soltanto apparente].
Cass. pen. n. 3218/1991
Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all’ultima parte del comma primo dell’art. 31 c.p.p. – obbligato all’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione – solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni. [Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione].
L’ordinanza che eleva un conflitto di competenza, a prescindere dalla sua ammissibilità, non può assolutamente ritenersi emessa in contrasto con il sistema e, dunque, non può concretizzare l’ipotesi del provvedimento abnorme; al contrario deve ritenersi abnorme il diniego di investire la Corte di cassazione della denuncia di elevazione di un siffatto conflitto. [Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione].
Cass. pen. n. 1671/1990
È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, l’ordinanza con la quale il giudice rigetti la richiesta di trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di un asserito conflitto di competenza, in quanto la presentazione di una denuncia di conflitto, pur non essendo causa di sospensione del processo, non consente al giudice alcuna delibazione sulla sua fondatezza o ammissibilità, che sono riservate esclusivamente al giudice di legittimità, cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.
Cass. pen. n. 888/1990
Nel caso in cui il presidente del tribunale, avendo constatato che a seguito di astensione è venuta meno la possibilità di comporre il collegio, rimetta il procedimento penale, ai sensi dell’art. 70, quarto comma, c.p.p. 1930 [ora art. 43, secondo comma, c.p.p. 1988] ad un tribunale limitrofo dello stesso distretto, quest’ultimo tribunale ben può sollevare conflitto di competenza ai sensi dell’art. 51, secondo comma, c.p.p. 1930 [ora art. 28 c.p.p. 1988], in quanto il provvedimento del presidente del tribunale a quo comporta l’investitura di competenza del giudice ad quem, che può e deve valutare la sussistenza dei presupposti della sua competenza.
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