12 Mag Art. 31 — Comunicazione al giudice in conflitto
1. Il giudice che ha pronunciato l’ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall’articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto.
2. Questi trasmette immediatamente alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l’indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 3218/1991
Il provvedimento con il quale viene elevato un conflitto di competenza non è impugnabile, avendo il giudice di cui all’ultima parte del comma primo dell’art. 31 c.p.p. – obbligato all’immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione – solo la facoltà di esprimere eventuali osservazioni. [Fattispecie in cui il G.I.P. presso la pretura aveva elevato conflitto nei confronti del procuratore generale che a sua volta aveva proposto ricorso per cassazione].
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