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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4146 del 19 aprile 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4146 del 19 aprile 1995

Testo massima n. 1

In base al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa di incompetenza non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, che può essere chiamata a pronunciare sulla stessa solo in esito a conflitto. Né può ricorrersi deducendo violazione del diritto di difesa per mancato avviso al difensore dell’udienza in cui la sentenza in questione è stata pronunciata: ciò in quanto, pur conservando gli atti assunti dal giudice incompetente la loro efficacia, peraltro non residua per l’interessato alcuna situazione deteriore e irreparabile; infatti le eccezioni sono deducibili e vanno esaminate nel giudizio dinnanzi al giudice competente e d’altro canto l’utilizzo dell’atto affetto da nullità pregiudicherebbe la decisione in detto giudizio.

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