14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4367 del 14 agosto 1996
Testo massima n. 1
In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, è inammissibile il ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 23, comma 1, c.p.p., abbia dichiarato la propria incompetenza per qualsiasi causa ed abbia ordinato la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.
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Testo massima n. 2
In tema di riabilitazione, i termini stabiliti dall’art. 179 c.p., decorrono, nel caso di condanna all’ergastolo, dalla scadenza dei cinque anni dalla data del provvedimento di concessione della liberazione condizionale, verificandosi solo alla detta data, ai sensi dell’art. 177, comma secondo, c.p., e non a quella di emanazione del suindicato provvedimento, l’effetto estintivo al quale fa riferimento il citato art. 179 stesso codice. [ In motivazione, a sostegno di detto principio, la S.C. ha, fra l’altro, rilevato che, altrimenti costituendo il regime di libertà vigilata al quale il condannato è sottoposto durante la liberazione condizionale, una prosecuzione del rapporto esecutivo, giusta quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 282/89, detta prosecuzione, con le relative limitazioni della libertà personale, risulterebbe, ex post, priva di titolo giuridico ].
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