14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4542 del 5 maggio 1993
Testo massima n. 1
Ove il giudice del dibattimento, ravvisata la propria incompetenza per territorio ai sensi dell’art. 23, primo comma, c.p.p., la dichiari con sentenza e trasmetta gli atti al giudice competente, il procedimento perviene a quest’ultimo senza subire alcuna regressione perché, risultando già esercitata l’azione penale ed essendo il processo giunto al dibattimento, si è venuta a formalizzare una perpetuatio iurisdictionis sicché si fa luogo solo ad una translatio iudicii dall’uno all’altro giudice dibattimentale. Spetta, quindi, al giudice del dibattimento riconosciuto territorialmente competente provvedere alla citazione delle parti, avvalendosi a tali fini del potere consentito dall’art. 143 att. c.p.p.
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Testo massima n. 2
Qualora il giudice del dibattimento dichiari con sentenza la propria incompetenza per territorio e ordini la trasmissione degli atti al giudice competente, non sussiste una situazione di soggezione dell’organo dibattimentale designato al giudice riconosciutosi incompetente in quanto la decisione indicativa di competenza non si pone come prevalente, atta ad impedire l’instaurarsi di un conflitto di competenza, regolato dall’art. 28, primo comma, lettera b ], c.p.p., tra organo giurisdizionale designante a organo giurisdizionale designato.
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