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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2828 del 18 ottobre 1999

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2828 del 18 ottobre 1999

Testo massima n. 1

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, una volta concesso, non può essere revocato, salvo che ne vengano meno i presupposti, né è rinunciabile non rientrando nel potere dispositivo del condannato, né può formare oggetto di impugnazione in mancanza di un idoneo interesse giuridicamente apprezzabile configurabile quando la concessione del beneficio sia idonea a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell’impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa, sicché non ha rilevanza giuridica la mera opportunità, di carattere soggettivo ed eventuale, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, non essendo tale valutazione conforme alle finalità dell’istituto.

Testo massima n. 1

La norma di cui all’art. 597 n. 3 c.p.p., che dispone il divieto per il giudice d’appello di reformatio in peius, deve essere coordinata con quella dell’art. 24 c.p.p., secondo cui il giudice d’appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l’incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d’appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d’appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all’art. 24 c.p.p.

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