14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3277 del 7 aprile 1997
Testo massima n. 1
In tema di competenza, il divieto di operatività della connessione, quale criterio per la determinazione della competenza, tra procedimenti relativi a reati commessi quando l’imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne – divieto posto dall’art. 14 c.p.p. – non opera per il reato permanente che è un unicum, non suscettibile di frazionamenti irrazionali, in quanto caratterizzato dall’unicità della lesione giuridica, da una iniziale ed istantanea condotta commissiva e da una successiva condotta omissiva, che determina la reiterazione dei momenti consumativi, per libera scelta del soggetto agente che non rimuove la situazione antigiuridica a lui imputabile. Ne consegue che, se la permanenza del reato, iniziata quando il soggetto era minorenne, si protrae oltre il raggiungimento della maggiore età, si radica per l’intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario.
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Testo massima n. 2
La circostanza che l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non postuli, per la sua natura, una organizzazione complessa e sofisticata non fà venir meno la necessità di una apprezzabile continuità temporale e criminale di sodalizio, con ripartizione dei compiti fra gli associati, in relazione agli scopi programmati, e con contributi dei medesimi caratterizzati da tipicità rispetto al programma malavitoso.
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