14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2742 del 23 febbraio 2012
Testo massima n. 1
In tema di condominio negli edifici, l’art. 1138 c.c., il quale stabilisce che, quando il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento per disciplinare l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, pone tale obbligo a carico dei singoli condomini e non già a carico del venditore delle singole unità abitative, che sia anche costruttore dello stabile. [ Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell’escludere la sussistenza in capo alla società venditrice di un obbligo convenzionale di redigere il regolamento condominiale, aveva tuttavia ritenuto che detto obbligo fosse ad essa direttamente imposto dall’art. 1138 c.c. ].
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