14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9845 del 15 giugno 2012
Testo massima n. 1
In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta a conguaglio dal condividente assegnatario a quello non assegnatario ha natura di debito di valore, che sorge, dopo lo scioglimento della comunione, all’atto dell’assegnazione a uno soltanto dell’intero bene non comodamente divisibile; da tale momento, quindi, sulla somma relativa sono dovuti gli interessi corrispettivi.
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Testo massima n. 2
In tema di divisione della comunione legale tra coniugi, da effettuarsi secondo i criteri di cui agli art. 192 e 194 c.c., la determinazione del periodo per il quale spetta il corrispettivo dovuto con riguardo al mancato godimento della quota di pertinenza del bene immobile fruttifero decorre, ai sensi dell’art. 1148 c.c., dalla data di proposizione della domanda di divisione, quale momento d’insorgenza del debito di restituzione [ “pro quota” ] in capo al possessore di buona fede in senso oggettivo e non dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
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