14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9484 del 18 aprile 2013
Testo massima n. 1
In tema di riconoscimento dell’obbligazione indennitaria ex art. 129 bis cod. civ., solo il positivo accertamento della derivazione causale della nullità dall’incapacità d’intendere e volere al momento della celebrazione del matrimonio determina in via generale l’applicabilità dell’articolo richiamato, in quanto produttivo di una condizione soggettiva incolpevole d’incapacità, temporanea o definitiva, di prestare il consenso, mentre le altre cause, riconosciute in sede ecclesiastica e delibate positivamente, o direttamente accertate dal giudice italiano, devono essere valutate concretamente. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della relativa indennità, va accertata non solo la riferibilità oggettiva della causa d’invalidità al coniuge e la sua consapevolezza certa o probabile di essa, ma anche la circostanza che egli abbia posto in essere un comportamento, commissivo od omissivo, contrario al generale dovere di correttezza, il quale abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo.
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