14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16009 del 20 dicembre 2000
Testo massima n. 1
L’istantaneità o la permanenza del fatto illecito extracontrattuale deve essere accertata con riferimento non già al danno, bensì al rapporto eziologico tra questo ed il comportamento contra ius dell’agente, qualificato dal dolo o dalla colpa. Mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell’evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, pur se l’esistenza di questo si protragga poi autonomamente [ fatto illecito istantaneo ad effetti permanenti ], nel fatto illecito permanente il comportamento contra ius a produrre l’evento dannoso, lo alimenta continuamente per tutto il tempo in cui questo perdura, avendosi cosa coesistenza dell’uno e dell’altro.
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