Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3176 del 9 febbraio 2011

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3176 del 9 febbraio 2011

Testo massima n. 1

Il giudice adito per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare chiesta dal promissorio acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l’attore deve adempiere l’obbligazione di pagare il residuo prezzo, può – per l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi – subordinare tale pagamento all’estinzione, da parte del promittente alienante, dell’ipoteca.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze