14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3176 del 9 febbraio 2011
Posted at 16:42h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il giudice adito per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare chiesta dal promissorio acquirente, nello stabilire le modalità e i termini entro i quali l’attore deve adempiere l’obbligazione di pagare il residuo prezzo, può – per l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi – subordinare tale pagamento all’estinzione, da parte del promittente alienante, dell’ipoteca.
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