14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17688 del 28 luglio 2010
Testo massima n. 1
Le pronunce costitutive che tengono luogo dell’obbligo di concludere un contratto, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, spiegano i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato; ne consegue che – dovendosi prendere in considerazione non la situazione esistente al momento della domanda, bensì quella esistente al momento della pronuncia – il promissario acquirente è legittimato ad agire facendo valere il diritto che scaturisce dal preliminare non adempiuto, ben potendo gli eventuali ostacoli di natura formale [ nella specie, approvazione del frazionamento ] essere rimossi prima della sentenza costitutiva di trasferimento.
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