14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14378 del 29 luglio 2004
Testo massima n. 1
In tema di contratto preliminare, allorché in base all’accordo contenuto nel contratto preliminare le parti abbiano previsto il pagamento del prezzo [ o del residuo prezzo ] contestualmente alla stipulazione del contratto definitivo di com pravendita, ai fini dell’esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto, a norma dell’art. 2932 c.c., è sufficiente la semplice offerta della prestazione — che può essere validamente fatta in tutto il corso del giudizio — in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di adempiere, affinché la sentenza costitutiva possa essere senz’altro emessa, ponendo il pagamento del prezzo soltanto come condizione per il verificarsi dell’effetto traslativo derivante dalla pronuncia.
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