14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 459 del 20 gennaio 1994
Testo massima n. 1
La locazione di immobile acquisito alla massa fallimentare, stipulata dal curatore del fallimento ai sensi dell’art. 569, secondo comma, c.p.c. [ applicabile in forza del richiamo di cui all’art. 105 della legge fallimentare ] è un contratto la cui durata risulta naturaliter contenuta nei limiti della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene con la conseguenza che non essendo assimilabile al contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall’art. 2923 c.c. non sopravvive alla vendita fallimentare e non è opponibile all’acquirente in executivis. Pertanto la clausola con la quale il curatore ed il conduttore espressamente pattuiscano la risoluzione della locazione per effetto della vendita forzata del bene è pienamente valida, in quanto esplicita un limite di durata connaturato al contratto ed alle sue peculiari finalità, che lo sottraggono all’ambito di applicabilità del combinato disposto degli artt. 7 e 41 della L. 27 luglio 1978, n. 392, che colpiscono di nullità la clausola di risoluzione del contratto di locazione in caso di alienazione del bene locato.
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