14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17735 del 30 luglio 2009
Testo massima n. 1
L’occupazione di un immobile di proprietà del fallito da parte di un terzo, ancorché risalente ad epoca anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è inopponibile al fallimento, in difetto della prova della sua riconducibilità ad un rapporto di locazione, non potendo trovare applicazione in tal caso l’art. 2923, quarto comma, c.c. – dettato per l’esecuzione forzata, ma applicabile anche al fallimento, che costituisce un pignoramento generale dei beni del fallito – in quanto la certezza in ordine all’anteriorità della detenzione, alla quale la predetta disposizione conferisce rilievo, in linea con quanto previsto in via generale dall’art. 2704 c.c., non esclude la compatibilità della stessa con altri rapporti, ivi compreso quello di comodato.
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