14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1279 del 19 febbraio 1996
Testo massima n. 1
Il termine annuale previsto dall’art. 184 c.c. per l’esercizio dell’azione di annullamento degli atti compiuti dal coniuge in regime di comunione legale senza il necessario consenso dell’altro è di prescrizione, e non di decadenza, al pari del termine previsto dall’art. 1442 c.c. per la generale azione di annullamento dei contratti, dal quale si distingue solo per la diversa durata; tale termine inizia dalla data in cui il coniuge che non ha prestato il suo necessario consenso ha avuto conoscenza dell’atto o dalla data della eventuale trascrizione di questo atto nei registri della conservatoria.
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Testo massima n. 2
L’eccezione di annullamento del contratto è proponibile anche dopo il termine di prescrizione dell’azione di annullamento solo dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto [ art. 1442 comma quarto c.c. ] e non può essere utilmente opposta, quindi, dopo che il contratto ha avuto esecuzione, al fine di resistere alla domanda di accertamento della sua esistenza e della sua efficacia, neppure se, trattandosi del contratto di compravendita di un immobile stipulato con scrittura privata non autenticata, tale domanda sia strumentale a quella di trascrizione o di condanna alla stipulazione del contratto riproduttivo in forma pubblica dato che la trascrizione serve solo per rendere il contratto, già perfezionatosi con il semplice consenso delle parti, opponibile ai terzi e che il negozio pubblico riproduttivo serve solo per predisporre uno strumento giuridico necessario per la trascrizione del contratto riprodotto e che, conseguentemente, l’una e l’altro, rimanendo estranei sia agli effetti traslativi della proprietà già prodottisi sia alle altre obbligazioni nascenti dal contratto a carico delle parti [ artt. 1476, 1477, 1498 c.c. ], non attengono alla esecuzione di questo.
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