14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9909 del 6 ottobre 1998
Posted at 16:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il coniuge comproprietario di un bene che l’altro coniuge ha concesso in comodato senza il suo consenso, non tempestivamente impugnato ai sensi dell’art. 184 c.c., è obbligato al rispetto del contratto e se prima della scadenza di esso decede il comodante, i suoi eredi subentrano nell’obbligo di consentire al comodatario di continuarne il godimento fino al termine stabilito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]