14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20392 del 22 settembre 2009
Testo massima n. 1
L’azione prevista dall’art. 184, secondo comma, c.c. – secondo cui l’annullamento degli atti di disposizione compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro può essere chiesto nel termine annuale di prescrizione – è un’azione speciale di annullamento avente natura costitutiva; ne consegue che il coniuge che intenda far valere la mancanza del proprio consenso in ordine a tale atto di disposizione, al fine di sottrarre la propria quota all’espropriazione forzata promossa dai creditori del terzo acquirente, non può limitarsi a proporre l’opposizione di terzo all’esecuzione – di per sé non idonea a giustificare la situazione di comproprietà – ma è tenuto ad agire, congiuntamente o autonomamente, con l’apposita azione di annullamento.
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