Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1333 del 15 aprile 1976

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1333 del 15 aprile 1976

Testo massima n. 1

La norma di cui al secondo comma dell’art. 2797 c.c., la quale prescrive che il creditore pignoratizio, ove intenda vendere la cosa costituita in pegno, deve far trascorrere almeno cinque giorni dalla notificazione al debitore dell’intimazione di cui al primo comma del medesimo articolo, deve ritenersi derogabile, nel senso che può essere prevista dalle parti l’osservanza di un termine più breve.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze