14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10111 del 2 agosto 2000
Testo massima n. 1
Nell’ipotesi in cui i beni mobili oggetto di privilegio di cui all’art. 2756 c.c. siano di proprietà di soggetto diverso dal debitore e il creditore privilegiato intenda procedere alla vendita, deve notificare l’intimazione prevista dall’art. 2797 c.c. anche al proprietario del bene; in mancanza di notificazione, quest’ultimo è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi per far valere il suo diritto al corretto svolgimento della procedura esecutiva, senza che possa aversi riguardo alla decorrenza del termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 617 c.p.c., atteso che tale termine non può iniziare a decorrere dal compimento di un atto [ notificazione dell’intimazione ] che è stato omesso, e senza che possa in contrario sostenersi la possibilità di ricorrere all’opposizione prevista dal secondo comma dell’art. 2797 c.c., posto che tale possibilità è stata impedita al proprietario proprio dalla mancata notifica dell’intimazione che ha determinato il vizio iniziale della procedura esecutiva.
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