14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 27266 del 14 novembre 2008
Posted at 16:43h
in Massimario
Testo massima n. 1
Attraverso l’opposizione alla vendita della cosa pignorata, prevista dall’art. 2797 c.c., il debitore od il terzo datore di pegno possono far valere non solo eventuali vizi procedurali, ma anche eccezioni di merito relative al rapporto obbligatorio a garanzia del quale fu concesso il pegno. La suddetta opposizione, pertanto, è soggetta al regime dell’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., e non al più restrittivo regime previsto per l’opposizione agli atti esecutivi dall’art. 617 c.p.c.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]