14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1837 del 9 febbraio 2001
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in Massimario
Testo massima n. 1
Il privilegio di cui all’art. 2770 c.c. spetta soltanto in relazione alle spese utili alla conservazione del patrimonio del debitore nell’interesse di tutti i creditori, non anche per quelle sostenute dal creditore per il riconoscimento, in sede di giudizio di merito, della fondatezza del proprio diritto.
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