Cass. civ. n. 17120 del 27 agosto 2004

Testo massima n. 1


Il credito dell'Amministrazione doganale derivante dall'indebita corresponsione di un prefinanziamento collegato ad esportazioni per le quali siano state richieste sovvenzioni (cosiddette restituzioni all'esportazione) a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), non è assistito dal privilegio speciale dell'art. 2758 c.c. per i crediti per tributi indiretti, giacché il credito di restituzione dell'amministrazione doganale non ha natura tributaria (derivando, appunto, da un indebito finanziamento), né può ritenersi equiparato dalla legge ad un credito tributario, tale equiparazione non essendo prevista, in particolare, dal testo unico delle disposizioni in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43).

Normativa correlata