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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8229 del 7 ottobre 1994

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8229 del 7 ottobre 1994

Testo massima n. 1

L’efficacia piena ed incondizionata della confessione, superabile solo con la prova dell’errore di fatto o della violenza [ art. 2732 c.c. ], postula che essa non abbia avuto ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, a norma dell’art. 2731 c.c., il confidente deve avere la capacità di disporre del diritto. Tale capacità non sussiste nel caso di una quietanza — che integra una ipotesi di confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore — sottoscritta dal lavoratore a favore del datore di lavoro, nella quale il primo affermi di aver percepito l’anticipazione dell’integrazione salariale, atteso che tale integrazione vale anche per l’anticipazione fattane dal datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa o mandatario ex lege dell’istituto — costituisce una prestazione economica di natura previdenziale, in quanto tale indisponibile perché destinata al perseguimento di un interesse pubblico sul quale non possono prevalere interessi individuali.

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