14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8245 del 8 luglio 1987
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, la ricezione, che ne è l’elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da reato e, quindi, vi rientra anche il possesso per «mero titolo di compiacenza». Quanto al profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa [ nella specie possibilità di utilizzare una patente di guida falsificata ], né si esige che l’agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l’incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo. Ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano maggiori pregiudizi per la vittima del reato.
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