14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 7302 del 17 luglio 1990
Testo massima n. 1
L’accertamento della sussistenza di una causa d’impossibilità delle prestazioni relative al rapporto di lavoro e della non imputabilità della stessa al datore di lavoro non può dal giudice del merito essere fondato sulla pretesa natura confessoria di un accordo fra datore di lavoro e sindacati, che riconosca una determinata situazione aziendale idonea ad integrare la causa predetta, atteso che la qualificazione giuridica del fatto esula dall’ambito della confessione, la quale può avere ad oggetto solo circostanze obiettive e non già opinioni o giudizi.
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Testo massima n. 2
La confessione giudiziale o stragiudiziale, secondo la nozione di cui all’art. 2730 c.c., deve avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni o giudizi, con la conseguenza che non ha valore di confessione, a prescindere dal fatto che sia diretta alla parte o al terzo, l’ammissione che un determinato evento dannoso sia ascrivibile a propria colpa, trattandosi di un giudizio a formare il quale concorrono valutazioni di ordine giuridico.
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