14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5045 del 9 aprile 2002
Testo massima n. 1
In tema di prove, è inammissibile la c.d. praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un’altra presunzione. [ Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuta non provata la pretesa del ricorrente, imprenditore commerciale, di ottenere la somma di trecento milioni di lire quale, liquidazione del proprio credito nei confronti di un istituto di credito — somma corrispondente al valore di preziosi che lo stesso assumeva depositati nella cassetta di sicurezza concessa in uso dall’istituto, che era stata aperta da ignoti e svuotata del suo contenuto — pretesa in relazione alla quale era stata invocata la prova per presunzioni in base alla considerazione che per un imprenditore commerciale sarebbe «cosa assai poco probabile» depositare in una cassetta di sicurezza gioielli per un tale valore. Nell’occasione, la Corte territoriale, con motivazione ritenuta corretta dalla S.C., aveva escluso che si potesse presumere la conservazione in cassetta di preziosi di elevato valore in base al solo fatto che il ricorrente godesse di altri redditi, dato a sua volta presuntivamente ricavabile dall’esercizio di un determinato commercio; e che si sarebbe dovuto saldare, ai fini dell’accoglimento della richiesta del ricorrente, alle ulteriori presunzioni della utilizzazione di siffatti redditi per l’acquisto di gioielli, al momento del furto, nella cassetta di cui si trattava ].
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