14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1135 del 2 febbraio 2000
Testo massima n. 1
Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce, qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di persona diversa dall’alienante dell’immobile, pub conseguentemente derivarne — secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità — l’invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità ai terzi in buona fede [ che non hanno l’onere di esaminare altri atti o documenti ovvero il registro generale d’ordine ]; né la correzione dell’errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, può avere effetti ex tunc e sanare l’irregolarità originaria in pregiudizio di tali creditori.
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