14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24150 del 10 novembre 2006
Testo massima n. 1
A norma dell’art. 2652, comma primo, n. 6, c.c., l’accoglimento della domanda diretta all’ottenimento della dichiarazione della nullità parziale della vendita effettuata in violazione della disciplina sulla prelazione legale agraria perché esercitata dall’affittuario, contrariamente al disposto dell’art. 8, comma secondo, della legge n. 590 del 1965, anche con riguardo a porzione di fondo avente natura edificatoria, specie ove trascritta prima del decorso di cinque anni dalla data in cui l’affittuario ha acquistato i terreni, è opponibile all’affittuario medesimo, senza che possa essere invocata la diversa disciplina contenuta nello stesso art. 2652, comma primo, al n. 2, atteso che, una volta dichiarato nullo, ancorché in parte, il contratto con cui l’affittuario ha acquistato il terreno, lo stesso contratto è privo di qualsiasi effetto e non può, di conseguenza, essere opposto all’attore che agisca per ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di cui al preliminare.
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