14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4915 del 5 giugno 1987
Testo massima n. 1
La sentenza, che accolga la domanda di revocatoria ordinaria della vendita di bene immobile o bene mobile iscritto in pubblico registro, è inopponibile non solo al terzo acquirente in base ad atto trascritto prima della data di trascrizione della domanda stessa [ art. 2652 c.c. ], ma anche al creditore che abbia promosso esecuzione in danno del convenuto compratore [ ed al creditore intervenuto nell’esecuzione ] in base a pignoramento anteriore alla suddetta data, stante l’espressa equiparazione di tale creditore al terzo acquirente, contemplata, al fine indicato, dall’art. 2915 secondo comma c.c. Parimenti, in caso di fallimento di quel convenuto, la predetta sentenza resta inopponibile alla massa quando la relativa domanda sia stata trascritta dopo la dichiarazione di fallimento, dato che l’art. 45 della legge fallimentare, facendo applicazione delle indicate regole in sede di esecuzione concorsuale, sancisce l’inefficacia rispetto ai creditori delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo detta dichiarazione.
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