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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 148 del 9 gennaio 1993

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 148 del 9 gennaio 1993

Testo massima n. 1

La trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2652 e 2653 c.c., che configura una mera prenotazione degli effetti dell’accoglimento della domanda stessa, opera nel senso di far retroagire tali effetti dal momento della sentenza a quello in cui l’adempimento della formalità della trascrizione iniziale è stato effettuato, con la correlativa opponibilità ai terzi che in pendenza del giudizio si siano resi acquirenti a titolo particolare del diritto controverso. Tale efficacia essendo condizionata all’accoglimento della domanda, mentre viene meno a seguito della cancellazione iussu ludici, quando la domanda sia rigettata ovvero il processo si estingua per rinunzia o per inattività delle parti [ art. 2668 c.c. ], permane nel caso di sentenze comportanti la possibilità di un traslatio judicii, come nell’ipotesi di dichiarazione di incompetenza, ove la causa sia stata riassunta nel termine di sei mesi davanti al giudice dichiarato competente [ art. 50, secondo comma, c.p.c. ] ed identicamente nel caso analogo in cui una pretesa creditoria nei confronti del debitore fallito [ domanda diretta a far dichiarare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ad una scrittura privata di compravendita trascritta ex art. 2652, n. 3, c.c. ] sia stata fatta valere irritualmente con citazione nelle forme contenziose ordinarie, anziché con ricorso al giudice fallimentare per l’ammissione al passivo [ artt. 93, 101, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ], sempre che il creditore, dopo la sentenza che ha dichiarato inammissibile quella domanda, abbia proseguito il processo davanti al giudice fallimentare nel termine di sei mesi.

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