14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1252 del 14 gennaio 2003
Testo massima n. 1
Tra la fattispecie di reato prevista dall’art. 134 D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 [ in tema di tutela dell’attività di vigilanza bancaria e finanziaria ] e quella prevista dall’art. 2638 c.c., così come novellato dall’art. 1 D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, sussiste rapporto di continuità normativa e non di abrogazione. La nuova norma tutela, infatti, lo stesso interesse giuridico, consistente nella correttezza dei rapporti tra ente controllato ed ente controllante al fine di consentire la piena legittimità ed efficacia dell’attività di controllo. Si differenzia dalla precedente per ampiezza di contenuto in quanto ha aggiunto, tra i soggetti attivi, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori e si riferisce ad attività di controllo di autorità pubbliche di vigilanza anche diverse dalla Banca d’Italia, cui si riferiva esclusivamente il menzionato art. 134. Le differenze tra le due norme non sono, dunque, strutturali, ma attengono a diverse modalità di difesa dello stesso bene. Essendovi continuità normativa, per i fatti pregressi deve essere applicata, ai sensi dell’art. 2, comma terzo, c.p., la norma più favorevole, da individuarsi nella nuova fattispecie, previa verifica che la concreta contestazione del fatto sia tale da integrare il reato anche nella nuova formulazione.
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