14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 40164 del 15 novembre 2010
Posted at 16:54h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza mediante l’occultamento di fatti è non solo necessario che gli stessi siano rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e che la loro comunicazione sia effettivamente pertinente all’interpello dell’ente di vigilanza, ma altresì che la condotta sia corredata dal ricorso a mezzi fraudolenti e non si risolva nel mero silenzio sulla loro esistenza.
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