14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3179 del 2 aprile 1987
Testo massima n. 1
Il titolare d’impianto di trasmissioni televisive via etere in ambito locale, il quale, senza autorizzazione dell’amministrazione, utilizzi di fatto e con preuso un determinato canale o banda di frequenza, è portatore, nel rapporto con altro imprenditore privato che interferisca, sempre privo di autorizzazione, su detto canale o banda, di posizioni soggettive tutelabili non solo in sede possessoria, ma anche in sede petitoria, e, quindi, nel concorso dei requisiti fissati dall’art. 2598 c.c., può denunciare l’indicata interferenza come attività di concorrenza sleale, al fine della cessazione dell’attività stessa e dell’eventuale risarcimento del danno.
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