14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3079 del 29 marzo 1994
Testo massima n. 1
Nelle cooperative, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e successivamente in proprietà individuale ai soci, dai rapporti attinenti alla attività sociale, comportanti l’obbligo di contribuzione alle spese di ordinaria amministrazione, debbono essere distinti i rapporti relativi alle peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi perché, mentre le contribuzioni del primo rientrano tra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 cc., non vi rientrano quelli del secondo tipo, che sono destinati a gravare, in caso di uscita del socio dalla cooperativa, sul socio che a questo subentra acquistando l’aspettativa alla assegnazione dell’alloggio.
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