Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3079 del 29 marzo 1994

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3079 del 29 marzo 1994

Testo massima n. 1

Nelle cooperative, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e successivamente in proprietà individuale ai soci, dai rapporti attinenti alla attività sociale, comportanti l’obbligo di contribuzione alle spese di ordinaria amministrazione, debbono essere distinti i rapporti relativi alle peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l’acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi perché, mentre le contribuzioni del primo rientrano tra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 cc., non vi rientrano quelli del secondo tipo, che sono destinati a gravare, in caso di uscita del socio dalla cooperativa, sul socio che a questo subentra acquistando l’aspettativa alla assegnazione dell’alloggio.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze